Art. 6.
(Delega al Governo).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di disciplinare l'articolazione delle strutture centrali e periferiche del Corpo di polizia penitenziaria e le relative competenze, nonché di introdurre ulteriori disposizioni in materia di personale del medesimo Corpo, con particolare riguardo al conferimento di funzioni dirigenziali, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) alla Direzione generale del Corpo di polizia penitenziaria sono affidati la competenza su tutte le materie concernenti il medesimo Corpo, nonché l'organizzazione, il funzionamento e la gestione

 

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della dotazione di cui all'articolo 3 della legge 15 dicembre 1990, n. 395;

          b) la Direzione generale del Corpo di polizia penitenziaria è articolata in uffici dirigenziali di livello generale cui sono attribuite competenze in materia di assunzione, gestione amministrativa, disciplina, formazione, aggiornamento e coordinamento delle articolazioni periferiche del medesimo Corpo;

          c) la gestione delle risorse finanziarie e strumentali attribuite al Corpo di polizia penitenziaria è demandata alla Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, fino a quando il Corpo non potrà disporre di personale appartenente ai ruoli tecnici di cui alla lettera d);

          d) sono istituiti i ruoli tecnici, con competenza in materia di servizi amministrativo-contabili, tecnici e sanitari, secondo modalità analoghe a quanto già previsto per la Polizia di Stato; il personale appartenente ai predetti ruoli è inquadrato nelle carriere direttiva e dirigenziale;

          e) l'articolazione periferica del Corpo di polizia penitenziaria deve essere realizzata, nell'ambito dei provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria, con l'istituzione delle direzioni regionali dei servizi di polizia penitenziaria e, in ambito provinciale, con l'istituzione dei commissariati territoriali;

          f) la direzione regionale dei servizi di polizia penitenziaria ha competenza su tutti i servizi istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria ed esercita il coordinamento delle attività devolute ai commissariati territoriali;

          g) a capo della direzione regionale dei servizi di polizia penitenziaria è preposto un dirigente superiore del Corpo di polizia penitenziaria, posto alle dipendenze funzionali del provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria;

 

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          h) la direzione dei commissariati territoriali è affidata a primi dirigenti e a commissari coordinatori del Corpo di polizia penitenziaria, che sono gerarchicamente dipendenti dal direttore regionale dei servizi di polizia penitenziaria;

          i) il comando dei reparti di polizia penitenziaria operanti negli istituti penitenziari è affidato al personale direttivo del Corpo di polizia penitenziaria secondo i criteri di seguito elencati:

              1) reparti con più di 500 unità: un primo dirigente;

              2) reparti con più di 400 unità: un commissario coordinatore;

              3) reparti da 200 a 300 unità: un commissario capo;

              4) reparti da 100 a 200 unità: un commissario;

              5) reparti inferiori a 100 unità: un appartenente al ruolo degli ispettori con qualifica apicale;

          l) al fine di garantire l'univocità di indirizzo e il raggiungimento degli obiettivi di competenza dell'amministrazione penitenziaria in materia di esecuzione della pena, i comandanti di reparto degli istituti penitenziari sono subordinati funzionalmente al direttore dell'istituto e garantiscono l'autonomia funzionale delle competenze del Corpo di polizia penitenziaria nell'osservanza della linea gerarchica prevista;

          m) al regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, e successive modificazioni, sono apportate le modifiche necessarie in relazione a quanto disposto dalla presente legge;

          n) si provvede alla predisposizione degli opportuni criteri per la rilevazione delle dotazioni organiche del personale del Corpo di polizia penitenziaria, sulla base delle effettive esigenze operative di ogni singolo servizio.

 

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